E’ stato inserito il nuovo comma 1.1 all’articolo 119 del Decreto Rilancio: tra le spese sostenute per gli interventi a cui si applicano le detrazioni fiscali del 110% rientrano anche quelle di installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici. Non c’è uno specifico massimale
Tra le spese sostenute per gli interventi a cui si applica il Superbonus 110% rientrano anche quelle di installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici. Lo prevede il comma 1-bis dell’articolo 15 della Legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione del Decreto Bollette (decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri 28 aprile.
All’articolo 119 del Decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1.1. Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 ».
ASSENZA DI UNO SPECIFICO MASSIMALE. “Nel corso dell’esame alla Camera dei deputati”, spiega un dossier parlamentare, “il presente comma è stato oggetto di riformulazione da parte del Governo al fine di riconoscere l’agevolazione fiscale del bonus 110 per cento ai sensi del comma 1, anziché del comma 5, dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. In tal modo, secondo il rappresentante del Governo, si è provveduto ad escludere il verificarsi di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. L’onere ascrivibile all’ampliamento degli interventi ammessi all’agevolazione va ricondotto in ogni caso all’interno dei massimali di spesa di cui al comma 1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio.
SEMPLIFICAZIONI PER LE PICCOLE UTILIZZAZIONI LOCALI DI CALORE GEOTERMICO. Si ricorda, che il citato articolo 15 del Decreto Bollette convertito in legge introduce semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico. La norma, modificata dalla Camera dei deputati, integra l’articolo 25 del decreto legislativo n. 199 del 2021, in materia di semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici, prevedendo che con decreto del Ministro della transizione ecologica:
– siano stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica;
– siano individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011, nonché i casi in cui l’installazione può essere considerata attività edilizia libera, con le condizioni stabilite nella norma.
Sono fatte salve le modalità operative individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato l’installazione di sonde geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo.