Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8256 del 26 settembre 2022, si è pronunciato sulla controversia, avente in oggetto il cambio di destinazione d’uso tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, come si verifica in presenza della trasformazione di un sottotetto da lavatoio a superfice residenziale, che determina una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, soggetta a permesso di costruire.
In linea generale, il cambio di destinazione d’uso non necessita di alcun titolo abilitativo ma solamente nel caso in cui si venga a realizzare fra categorie edilizie omogenee (eccettuati gli interventi di ristrutturazione sugli immobili compresi nelle zone omogenee A).
Al contrario, qualora il cambio di destinazione d’uso avvenga tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, come tale soggetta a permesso di costruire.
Le categorie funzionali sono indicate nell’art. 23ter d.P.R. n. 380/2001 in quelle residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e rurale.
La rilevanza del carico urbanistico è tale da determinare la necessità di dotarsi del permesso di costruire. Il carico urbanistico, come si è già sostenuto in fattispecie analoga relativa alla trasformazione dell’autorimessa in abitazione, fa riferimento all’effetto sul territorio degli interventi edilizi in relazione al fabbisogno di standard minimi definiti dal d.m. n. 1444/1968 con riferimento alle zone territoriali omogenee: il carico urbanistico viene ad aumentare tutte le volte in cui nuovi interventi edilizi, anche di mutamento di destinazione di uso, rendano necessario un aumento degli standard.