E’ possibile compensare i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi di cessione dei bonus edilizi con tutte le entrate fiscali che prevedono il pagamento tramite modello F24. La precisazione è fornita dall’Agenzia delle Entrate con interpello 153/2023 (allegata alla presente).
Il Fisco specifica che è sempre possibile utilizzare queste somme in compensazione per pagare tutti i tributi per i quali si utilizza il modello F24, anche utilizzando i crediti oggetti di cessione.
Regole di compensazione fiscale dei Bonus edilizi
L’opzione della compensazione tra crediti edilizi e debiti fiscali pagabili con F24 è prevista sia regola generale sia dai provvedimenti di prassi sul Superbonus. La regola generale (articolo 17, comma 1, decreto legislativo 241/1997) dispone infatti che si possa utilizzare la compensazione nei casi in cui la somma da compensare si possa riscuotere tramite Modello F24, perché:
- è inclusa nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
- è previsto da un decreto ministeriale emanato ai sensi della lettera hter del citato comma 2;
- è previsto espressamente da una norma di rango primario (anche secondaria/ attuativa), con una formulazione che richiama l’applicazione dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Un precedente provvedimento di prassi, la risposta ad interpello 435/2022, aveva peraltro già chiarito che le somme derivanti da cessione dei crediti edilizi e Superbonus in base all’articolo 121 decreto legge 34/2020 sono compensabili con tutte le entrate il cui versamento per il tramite del Modello F24 è previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali.
Compilazione F24 per compensare crediti edilizi con entrate fiscali
Nei casi di cessione del credito, al fine di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello, è necessario che nella sezione ”contribuente” del modello F24 siano indicati:
- nel campo “codice fiscale” il codice fiscale del soggetto che utilizza il credito in compensazione (cessionario);
- nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale di chi ha trasferito il credito d’imposta (cedente), unitamente al codice identificativo “62 soggetto diverso dal fruitore del credito“.
Si allega il Documento Risposta n.153/2023