La costruzione di un campo da tennis o da padel, per i quali è sempre necessaria la preventiva acquisizione del titolo abilitativo costituito dal permesso di costruire, non è possibile in zone vincolate dallo strumento urbanistico di pianificazione vigente a livello locale a destinazione agricola, per violazione dell’articolo 44 del DPR 380/2001, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 12 novembre 1993, n. 11635, in quanto integrante gli estremi della violazione dell’interesse giuridico protetto dalla norma, consistente nella tutela prioritaria dell’assetto del territorio in conformità alla destinazione impressa al fondo dalla normativa e dagli strumenti urbanistici che disciplinano l’attività edilizia zonale.
In particolare, un terreno determinato, classificato come agricolo dal Piano regolatore generale comunale, è ontologicamente e giuridicamente utilizzabile unicamente per rispondere alle esigenze di conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole. Ogni differente utilizzo è ammissibile solo se integrativo e complementare rispetto all’attività agricola principale che viene esercitata dal medesimo soggetto, proprietario del fondo e delle strutture sportive in esame.
Questi i rilevanti principi di diritto che si ricavano dalla sentenza 24 luglio 2023, n. 607 (allegata alla presente) emessa dal Tar Lazio che ha confermato questa interpretazione, stabilendo che la violazione di questa norma costituisce un’infrazione dell’interesse giuridico protetto, che è la tutela dell’assetto del territorio e della destinazione agricola dei terreni. Pertanto, il Comune di Fondi è stato autorizzato a ordinare la demolizione dei campi da tennis e da padel costruiti senza autorizzazione su un terreno agricolo.
Allegata la sentenza