Sono state superate le indicazioni della precedente prassi che annoverava la struttura di supporto tra le costruzioni che rilevano ai fini della determinazione del valore catastale

In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’Agenzia delle Entrate specifica ulteriori indicazioni in tema di rendita catastale da attribuire alle centrali eoliche.  In particolare, si precisa che la “torre eolica” di sostegno deve essere considerata una “componente impiantistica” della centrale eolica, a meno che non vi siano particolari peculiarità costruttive specifiche dell’impianto in considerazione. Ciò è dovuto al rapporto strumentale della torre eolica rispetto al processo produttivo della centrale eolica stessa.

Di conseguenza, la torre eolica non rientra nella determinazione della rendita catastale ai sensi dell’articolo 1, comma 21, della legge n. 208/2015.

Devono considerarsi superate, quindi, le indicazioni fornite dalla circolare n. 27/2016 che annovera tali strutture in ogni caso tra le “costruzioni” che rilevano su tale rendita, prescindendo da un esame sul piano esclusivamente fattuale dell’assenza di strumentalità rispetto al processo produttivo. È, in sintesi, il chiarimento fornito con la circolare n. 28 del 16 ottobre 2023 dell’Agenzia inserita nell’opuscolo esplicativo allegato.

Allegato l’opuscolo esplicativo con la Circolare del 16 Ottobre dell’Agenzia delle Entrate

CENTRALI_EOLICHE_ACCATASTAMENTO