Per la Corte di Cassazione l’amministratore di condominio non è responsabile con i condomini per le sanzioni ricollegabili alla raccolta differenziata mal eseguita
L’amministratore di Condominio non è responsabile, neppure in via solidale, con i condòmini che non eseguono correttamente la raccolta differenziate e per questa ragione vengono sanzionati dal Comune. I cassonetti non sono di proprietà del Condominio e l’amministratore ha la sola gestione dei beni comuni, non la disponibilità materiale. È quanto ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 29427/2023.
La vicenda
Nella vicenda, il Comune di Roma infligge a una s.r.l., in proprio e nella sua qualità di amministratore condominiale multe del valore complessivo di 1.000 euro per violazione di alcune norme del regolamento 2005, a causa dell’inserimento erroneo dei rifiuti all’interno degli appositi contenitori da parte dei condòmini.
I sanzionati presentano opposizione, che il Giudice di pace rigetta. La decisione viene impugnata in secondo grado, ma il Tribunale la rigetta nuovamente. Gli appellanti decidono quindi di agire in sede di legittimità, impugnando la decisione in sede di Cassazione.
Nel ricorso i condòmini contestano le sanzioni loro irrogate, ritenendo sussistente a carico dell’amministratore un obbligo di custodia dei contenitori, visto che gli stessi non sono di proprietà del Condominio.
La decisione
La Cassazione però respinge l’impugnazione ribadendo il principio, già affermato più volte, in base al quale l’amministratore condominiale non è responsabile se i condòmini violano le regole sulla raccolta differenziata, a causa del non corretto posizionamento dei rifiuti all’interno dei contenitori presenti nelle aree di proprietà condominiale.
L’amministratore può essere chiamato a rispondere nei confronti dei soggetti terzi solo se egli stesso commette atti propri di natura omissiva o commissiva.
La responsabilità di questo soggetto non si può fondare neppure sull’articolo 6 della legge n. 689/1961, che prevede la responsabilità solidale, perché l’amministratore si occupa solo della gestione dei beni comuni, ma non ne ha la disponibilità materiale.
Ordinanza n. 29427/2023 della II° Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione