Nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024 è stato pubblicato il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 inerente disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che, all’art. 29, comma 19, apporta importanti modifiche all’art. 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La nuova formulazione dell’art. 27 introduce un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti. A decorrere dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti al possesso di una patente a punti rilasciata, in formato digitale, dalla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso di determinati requisiti.
Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro sospende la patente fino a un massimo di dodici mesi, secondo criteri e procedure determinate.
Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.

La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi;

c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi;

d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) , con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:

a) accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: dieci crediti;

b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: sette crediti;

c) provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;

d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

1) la morte: venti crediti;

2) l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;

3) l’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.

SI ALLEGA L’ESTRATTO DELLA GAZZETTA UFFICIALE

Sicurezza patente a punti