Con  il parere n. 61 del 15.03.2024,il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – Adunanza  delle Sezioni riunite del 12 dicembre 2023 ha accolto il  ricorso straordinario proposto da un ricorrente per il diniego da parte della Pubblica Amministrazione della richiesta di sanatoria ex art. 36 inerente il frazionamento, da una a due unità immobiliari, del primo piano (secondo fuori terra) di un edificio.

I fatti

Un cittadino nel 2015 presentava una richiesta di sanatoria ex art. 36 per aver realizzato il frazionamento, da una a due unità immobiliari, del primo piano (secondo fuori terra) del proprio edificio.

Il tecnico di parte allegava all’istanza di sanatoria:

  • “una aerofotogrammetria del 1968;
  • una un atto notorio, a firma del ricorrente, circa l’epoca di realizzazione dell’edificio, (piano terra 1940 e primo 1958);
  • una perizia giurata a firma di un tecnico di parte, che conferma l’epoca di realizzazione dell’edificio entro i termini innanzi indicati;
  • titolo di proprietà”.

Nel 2022, sulla richiesta di sanatoria, il Comune si esprimeva negativamente sul presupposto che: la documentazione trasmessa era “insufficiente a dimostrare che l’immobile di piano primo sia stato realizzato prima che la normativa regolamentasse la necessità di ottenere il requisito di conformità urbanistico-edilizia tramite ottenimento di giusto titolo edilizio, in quanto risulta acquisita la foto del volo SAS del 1968, ma, di contro, la ditta ha attestato che la sopraelevazione risale al 1958….”

Tale provvedimento veniva impugnato con ricorso straordinario e accolto dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

Nel parere viene precisato che:

  • il ricorrente ha assolto l’onere probatorio trasmettendo idonea documentazione probante;
  • lo stesso atteggiamento non è stato tenuto dall’Ente che, non solo non ha svolto alcuna attività istruttoria, a sua volta, onde rinvenire elementi utili a confutare quelli presentati dallo stesso ricorrente (ad esempio una aerofotogrammetria del 1967 o anni immediatamente precedenti), ma ha emesso l’avversato provvedimento n. 16 del 30 novembre 2022, rigettando così l’istanza di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 presentata in data 8 giugno 2015 sulla scorta di una motivazione, come si dirà appresso del tutto insufficiente.
  • Motivazione insufficiente “L’Amministrazione si limita a richiamare la relazione tecnica istruttoria del 4 agosto 2022 ove si afferma che la documentazione prodotta «non risulta rifiutata, né contestata da parte dell’Ufficioma insufficiente a dimostrare che l’immobile di piano primo sia stato realizzato prima che la normativa regolamentasse la necessità di ottenere il requisito di conformità urbanistico-edilizia tramite ottenimento di giusto titolo edilizio, in quanto risulta acquisita la foto del volo SAS del 1968, ma, di contro, la ditta ha attestato che la sopraelevazione risale al 1958…».
  • Tale richiamata motivazione è palesemente insufficiente e generica, in quanto non tiene in debito conto della produzione documentale integrativa presentata dal ricorrente e, nel corpo dell’atto, «nemmeno viene indicato quale sia l’anno a decorrere dal quale era stato introdotto l’onere di acquisizione preventiva del titolo».

La prova contraria ricade in capo alla P.A.

Per consolidata giurisprudenza, se è vero che l’onere di provare l’epoca di realizzazione dell’abuso edilizio e la sua consistenza originaria spetta al privato interessato, trattandosi di circostanze che rientrano nella sua disponibilità, nell’ipotesi in cui quest’ultimo fornisca sufficienti elementi di prova, come nel caso di specie, l’onere della prova contraria si trasferisce in capo all’Amministrazione (Consiglio di Stato, VI sezione, sentenza n. 7395/2023).

In conclusione, l’Amministrazione, non tenendo conto della satisfattiva integrazione documentale propedeutica alla prosecuzione dell’iter istruttorio della pratica in oggetto prodotta dal ricorrente, non ha fornito validi elementi probatori contrari che giustificassero l’emissione dell’avversato provvedimento di diniego n. 16 del 30 novembre 2022 di rigetto della richiesta di permesso di costruire di in sanatoria, formulata dal ricorrente ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.

In ragione delle superiori considerazioni, il Collegio ha accolto il ricorso.

ADUNANZA SEZIONI UNITE