Si segnala l’ordinanza n. 8420/2024 con cui la Corte di cassazione chiarisce l’ambito della competenza del Giudice di Pace in materia condominiale e in particolare nelle questioni attinenti alla misura e alla modalità di uso dei servizi condominiali.
Per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio è competente il giudice di pace ma ci sono casi di esclusione, secondo le misure e le modalità d’uso servizi condominio, dettate dall’art.7 CPC. Per inquadrare correttamente la questione e quindi intendere meglio la sua soluzione, si ritiene utile premettere che in tempi passati (fino al 1984) il legislatore aveva riservato tutte le cause in oggetto all’esclusiva competenza del Pretore (e prima ancora al Tribunale). In seguito, mentre le cause relative alle modalità d’uso dei servizi condominiali erano state assegnate (con la L. 30.07.84 n. 399) alla competenza per materia del giudice conciliatore, quelle relative alla misura degli stessi servizi erano rimaste nella competenza del Pretore. Con la riforma introdotta con la legge 21.11.91 n. 374 (la legge istitutiva del giudice di pace) tutte le cause in oggetto, relative sia alle modalità d’uso che alla misura dei servizi, sono infine state tutte assegnate alla competenza per materia del giudice di pace. Peraltro, a tali categorie di controversie condominiali resta “invece estranea ogni controversia nella quale sia in discussione l’esistenza stessa del diritto del condominio a fruire della cosa o del servizio comune, che resta attribuita al giudice competente secondo gli ordinari criteri del valore della causa” (Cass. 14.06.1996 n. 5467 in Arch. Locazioni 1996, 700 nota De Tilla).